STATUTO del Consorzio Italiano per la Copernicus Academy

ALLEGATO “A” AL N. 36831 DI FASCICOLO

Statuto Del “Consorzio Italiano per la Copernicus Academy”

ARTICOLO 1

(Costituzione del Consorzio)

1. È istituito il "Consorzio Italiano per la Copernicus Academy" (di qui in avanti indistintamentedefinito "Consorzio").

2. Il Consorzio si configura come "stabile", ovvero come ente senza scopo di lucro in forma associativa, opera come comune struttura votata alle finalità e allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto, ed è costituito da soggetti pubblici, formalmente competenti e responsabili anche in materia di istruzione e/o formazione, in quanto:
a) membri nazionali pubblici della rete europea dei Copernicus Academy ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2021/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e delle successive modifiche ed integrazioni, così come deciso dal Parlamento e dalla Commissione europei, nonché dal Parlamento e dal Governo nazionali;

b) Amministrazioni nazionali, coinvolte nel governo e nella gestione del Programma Copernicus ai sensi della LEGGE 11 gennaio 2018, n. 7 Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

ARTICOLO 2

(Finalità, obiettivi ed attività del Consorzio)

1. Il Consorzio opera senza finalità di lucro ed ha lo scopo di:
a) Promuovere e diffondere la cultura, la conoscenza dei fondamenti e l’uso delle tecnologie, dei metodi e degli strumenti dell’Osservazione della Terra, della Geomatica e della Geoinformazione, dell’Informatica e della Comunicazione, avanzati ed innovativi, legati prioritariamente al Programma europeo Copernicus ed in particolare nell’ambito e per le finalità della sua Copernicus Accademy;

b) Promuovere ed agevolare, in stretta connessione con il Coordinamento nazionale dei Copernicus Academy e nell’ambito della loro Rete nazionale, la progettazione ed organizzazione di conferenze, di eventi e sessioni formative ed addestrative, di scuole e tirocini, nonché la preparazione di materiale didattico e formativo, per conferire alla futura generazione di ricercatori, docenti ed insegnanti, funzionari pubblici, professionisti ed imprenditori le competenze idonee a sfruttare appieno il potenziale dei dati, dalle informazioni e dei servizi offerti di Copernicus e da quanto ne sia e ne possa derivare,
incluso l’apprestamento e lo sviluppo di nuovi profili professionali e di nuove professioni;

c) partecipare e/o concorrere a gare e bandi nazionali, comunitari ed internazionali, ivi comprese “call for proposal” e “call for tender”, garantendo la promozione di una rete di competenze multidisciplinari non solo tra i soci; nel caso in cui il bando cui il consorzio intende partecipare dovesse prevedere dei vincoli di partecipazione, tali per cui non fosse possibile la eventuale e contestuale partecipazione del Consorzio e quella anche autonoma dei Consorziati, l’amministrazione del Consorzio dovrà darne preventiva comunicazione, in tempi congrui rispetto alla scadenza dei bandi stessi, alle Università ed Enti consorziati, al fine di evitare che vi possa essere la contestuale partecipazione del Consorzio e di Università e/o Enti consorziati al medesimo bando. Laddove a seguito di tale comunicazione, il Consorzio dovesse apprendere l’intenzione di una delle Consorziate di partecipare autonomamente al medesimo bando, ovvero che è già stata formalizzata domanda di partecipazione da parte di una delle Consorziate, il Consorzio ne darà
immediata comunicazione ai Consorziati originariamente interessati alla medesima partecipazione, affinché questi possano valutare l’opportunità di una diversa e autonoma partecipazione mediante costituzione di apposita ATS, rinunciando il Consorzio alla propria partecipazione diretta;

d) favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e materiale non solo didattico e formativo tra i soci e attraverso la collaborazione intersettoriale e transfrontaliera con soggetti analoghi, anche al fine di agevolare e promuovere azioni comuni, anche di ricerca collaborativa.

2. Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità, di cui al comma 1, il Consorzio agisce attraverso i soci che si avvarranno delle proprie risorse di personale, di mezzi e strutture, secondo le necessità ed indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo del Consorzio. Ciò sarà perseguito nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento di ciascuna Università consorziata, anche attraverso la stipula di apposite intese e/o formale affidamento
incarico ai membri consorziati. Il Consorzio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può altresì:

a) ricevere ed utilizzare contributi pubblici, ivi compresi finanziamenti derivanti da programmi comunitari e internazionali;

b) partecipare a consorzi, società, raggruppamenti, partenariati, anche di natura pubblico privata, che perseguono finalità similari, anche stipulando convenzioni, accordi, atti contrattuali, negoziali e concorsuali con associazioni, amministrazioni ed enti nazionali e sovranazionali, al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale;

c) cofinanziare, ove necessario e secondo le modalità stabilite, la propria partecipazione a bandi e gare, di cui alla lettera c) del comma 1, attraverso primariamente la valorizzazione delle risorse, dei mezzi e delle strutture rese disponibili dai Soci e, ove necessario, attingendo dal Fondo consortile, di cui all’articolo 6, ove adeguatamente finanziato e capiente a tal fine.

3. Ciascuno dei soci si impegna a contribuire con il proprio apporto di docenza, esperienza e competenza tecnico-scientifica, alle capacità ed alla crescita culturale ed operativa del Consorzio in relazione alle finalità ed obiettivi di cui all’articolo 2, rendendosi altresì disponibili ad accogliere presso le proprie strutture i destinatari fruitori delle attività di formazione ed addestramento poste in essere dal Consorzio o alla realizzazione delle quali concorre, previa stipula di apposite intese, in ossequio ai rispettivi regolamenti e procedure.

ARTICOLO 3

(Ammissione dei nuovi Soci)

1. Al Consorzio possono aderire altri membri nazionali pubblici delle Rete Europea dei Copernicus Academy ed altre amministrazioni nazionali, di cui al comma 2 dell’articolo 1, assumendo la qualifica di “Soci Ordinari” ovvero di "Socio Fondatore" qualora vi aderiscano entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla costituzione stessa.

2. L’ammissione di nuovi consorziati è subordinata alla presentazione di domanda inviata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integralità.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l’Assemblea.

4. L’adesione di nuovi Soci non può avere carattere temporaneo né essere finalizzata alla realizzazione di singole iniziative.

ARTICOLO 4

(Sede del Consorzio)

1. La sede legale del Consorzio è stabilita in Torino e la decisione relativa ad un suo trasferimento compete alla maggioranza dell’Assemblea.

2. Il Consorzio ha facoltà di istituire, modificare e di sopprimere sedi secondarie, anche locali, comunque denominate. La decisione in merito compete al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

(Durata del Consorzio)

1. Il Consorzio ha una durata pari a 8 (otto) anni dalla data della sua costituzione che può essere prorogata con voto favorevole della maggioranza qualificata dell’Assemblea, che includa l’unanimità dei Soci Fondatori, per un ulteriore periodo non inferiore ai 4 (quattro) anni.
2. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea in seduta

straordinaria dei Consorziati, secondo le modalità di cui ai commi 10 e 13 dell’art. 12 ed all’art. 18.

ARTICOLO 6

(Fondo consortile)

1. Il Consorzio dispone di un Fondo consortile costituito da:

a) quote versate una tantum dai Soci Fondatori per la costituzione del Consorzio e dai Soci Ordinari all’atto dell’adesione al Consorzio, secondo le modalità stabilite dal presente articolo;

b) finanziamenti o contributi, proventi dalla aggiudicazione di gare e bandi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 o dalla realizzazione di programmi, progetti o servizi affidati direttamente e motivatamente al Consorzio nel contesto di iniziative promosse da amministrazioni, enti ed organizzazioni, nazionali, europei od internazionali;

c) contributi derivanti da donazioni o da liberalità per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi consortili, di cui all’articolo 2, compatibili con la natura pubblica del Consorzio e ove l’Assemblea non ne abbia già deliberato una destinazione in conto esercizio;

d) eventuali quote di utili risultanti dai bilanci di esercizio per i quali l’Assemblea non abbia deliberato una diversa destinazione. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

Art. 7

RESPONSABILITA’ DEI CONSORZIATI

1. Le Università e gli Enti consorziati non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi altra natura.

2. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo questi sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. Di tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio lo stesso risponderà con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli consorziati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività espletata dal Consorzio stesso.

ARTICOLO 8

 

(Bilancio)
1. L'esercizio sociale annuale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fatto salvo il primo esercizio parziale che comunque si chiuderà al 31 dicembre dell’anno di costituzione del Consorzio.

2. Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa concernente la relazione sulla gestione, è redatto a cura del Consiglio Direttivo e deve essere depositato nella sede del Consorzio e trasmesso a tutti i Consorziati almeno 15 (quindici) giorni consecutivi prima della riunione dell’Assemblea convocata per la sua approvazione. Tale approvazione deve intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nelle ipotesi consentite dalla legge in materia di Società di capitali.

3. Resta fermo l’assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione, così come fondi o riserve di qualsiasi natura, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività consortili o destinati al rafforzamento del fondo consortile, anche al fine di coprire eventuali necessità di cofinanziamento di attività derivanti dalla partecipazione gare e bandi nazionali, comunitari ed internazionali, di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2.

ARTICOLO 9

(Recesso)

1. È consentito ai Soci di recedere dal Consorzio, a seguito di necessario preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi al Presidente ed al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica certificata.

2. Il recesso sarà operativo il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e in detto termine il Socio ha facoltà di revocare la propria dichiarazione di recesso.

3. Il Socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti del Consorzio ed egli potrà comunque partecipare alle Assemblee che si dovessero tenere, durante i predetti 30 (trenta) giorni. Il Socio recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze appartenente al Consorzio in esito alle attività svolte nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, fermo restando, ovviamente, il pieno utilizzo del know how sviluppato con il contributo riconosciuto del Socio recedente e di cui questi sia già co-titolare insieme al Consorzio al momento del recesso.

4. Il Socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote di partecipazione al fondo consortile, né ha diritto di avanzare pretese in ordine ai beni del Consorzio e ai conferimenti di qualsiasi natura effettuati nei confronti di esso.

ARTICOLO 10

(Esclusione)

1. L’esclusione di un Socio è deliberata dall’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, in caso di accertato e reiterato grave inadempimento di obblighi sanciti da delibere del Consiglio Direttivo, dallo Statuto o dall’Atto Costitutivo, inclusi gli eventuali regolamenti interni.

2. L’esclusione produce effetti dal momento della ricezione, da parte del Socio, della relativa comunicazione, notificata tramite posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

3. Il venir meno dei requisiti di membro nazionale della rete europea dei Copernicus Academy, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, determina di diritto l’esclusione del Socio con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica, fatto salvo l’esaurimento dei rapporti ancora in essere con il Consorzio,

4. Non comporta causa di esclusione la partecipazione in proprio del singolo Socio che ne abbia i requisiti alla medesima gara o bando a cui concorra il Consorzio, qualora consentito dalla legge e fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 1 lett. c), purché tale partecipazione non venga effettuata al solo scopo di recare danno al Consorzio e avvenga nel rispetto del regolamento interno da adottarsi secondo le modalità previste all’art. 12

ARTICOLO 11

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore, se nominato;
e) l’Organo di controllo.

2. A tali organi non è riconosciuto alcun compenso, fatta eccezione per l’Organo di controllo.

ARTICOLO 12

(Assemblea: composizione e attribuzioni)

1. L’Assemblea è costituita da ciascun Socio Fondatore e Socio Ordinario del Consorzio. Essa rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove purché nei paesi appartenenti all’Unione Europea, almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ovvero in videoconferenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

3. La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, tramite posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nel suddetto termine. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della convocazione, nonché l’elenco delle materie che saranno trattate.

4. Alle riunioni partecipa altresì, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio, se nominato, e, qualora preventivamente invitati dal Presidente, possono assistere rappresentanti di soggetti anche non consorziati. È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità tra i soci, secondo le modalità previste al successivo art. 19.

5. Ad ogni membro dell’Assemblea spetta un voto.

6. All’Assemblea partecipano i Soci Fondatori e i Soci Ordinari mediante il loro legale rappresentante o in persona dei rispettivi delegati, fermo restando che coloro i quali intervengono in nome e conto dei Soci Fondatori (siano essi i legali rappresentanti o i delegati di costoro) possano ricevere anche
deleghe da parte dei Soci Ordinari, fino ad un massimo di quattro, e fermo restando altresì che tale soglia vige anche nell’ipotesi in cui i Soci Ordinari deleghino soggetti diversi.

7. Non è ammessa, in ogni caso, delega a membri del Consiglio Direttivo che possono essere invitati a partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.

8. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) nomina il Presidente del Consorzio secondo quanto previsto dall’articolo 15;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’articolo 13,
indicando quale tra questi avrà funzione di Vice Presidente per sostituire il Presidente in caso
di assenza o impedimento di quest’ultimo;
d) nomina l’Organo di controllo;
e) determina i compensi dei componenti dell’organo di controllo;
f) delibera sull’ammissione di nuovi consorziati su proposta del Consiglio Direttivo;
g) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;

9. L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti; salvo quanto previsto dal successivo comma 12, le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti.

10. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello Statuto del Consorzio, previa approvazione da parte dei
competenti organi dei consorziati;
b) delibera sull'esclusione di consorziati;
c) delibera sulla stipula di contratti per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata del Consorzio;
d) delibera sulla proroga della durata del Consorzio;
e) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio e nomina i liquidatori;
f) delibera sull’accrescimento del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
g) delibera sull’approvazione e adozione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

11. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei membri dell’Assemblea stessa.

12. Per la modifica dell’atto costitutivo o del presente statuto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste al comma 8, lettere (b), (c) e (d) ed al comma 10 lettera (a), (b), (c), (d), (f) e (g) del presente articolo, è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata, che includa l’unanimità dei Soci Fondatori. Le convocazioni delle riunioni straordinarie dell’Assemblea dei Consorziati devono pervenire, complete di tutta la documentazione necessaria per l’assunzione delle opportune deliberazioni, con un anticipo di almeno 30 giorni naturali e consecutivi.

13. In caso di decisione sullo scioglimento del Consorzio di cui al comma 10 lettera (e) e consequenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l’Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri membri, che includa l’unanimità dei Soci Fondatori.

14. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, dal membro di diritto più anziano di carica nel proprio ente di riferimento.

15. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore del Consorzio ovvero da unmembro dell’Assemblea nominato a tal scopo dal Presidente.

16. È facoltà del Presidente di disporre, e del Consiglio Direttivo di richiedere, che nella convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero.

ARTICOLO 13

(Consiglio Direttivo: composizione e attribuzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente, sentiti i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere comunque costituita da Soci Fondatori.

2. Qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, essa può deliberare in seduta straordinaria che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero maggiore di membri rispetto a quelli di diritto, nel rispetto di quanto previsto al comma 1; i membri mancanti saranno nominati dall’Assemblea su proposta dei Soci Ordinari.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, rinnovabili, fatto salvo il caso di revoca del mandato e di sostituzione di uno o più membri da parte dell’Assemblea.

4. I consiglieri che entreranno in corso di mandato decadranno, comunque, al decadere del Consiglio Direttivo.

5. Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, compresi:
a) la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione sull’attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutari;
b) la nomina del rappresentante del Consorzio negli organi di associazioni o altri enti a cui il Consorzio aderisca;
c) l’accettazione delle liberalità, delle disposizioni testamentarie e di ogni altra provvidenza e contributo e, comunque, ogni determinazione in ordine al fondo consortile, salvo quelle che la legge o il presente Statuto riservino all’Assemblea o ad altro organo;
d) la richiesta di iscrizione del Consorzio nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dal competente Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura ai fini dell'ottenimento di detta iscrizione, sempre che ciò sia consentito dalla legge e che il Consorzio abbia tutti i requisiti a tal fine richiesti;
e) l’istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie, anche locali, comunque denominate.
6. Il Consiglio Direttivo può nominare, qualora ne verifichi l’esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Direttore e il Segretario, di cui al successivo art. 16, determinandone le attribuzioni, le funzioni e la durata degli incarichi.
7. Può altresì predisporre “Regolamenti interni” per la disciplina dell’attività del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere all’istituzione di eventuali “Gruppi di lavoro tematici” per l’approfondimento e l’implementazione di servizi ed azioni comuni.

ARTICOLO 14

(Consiglio Direttivo: funzionamento)

1. Il Presidente convoca e presiede sia nella sede del Consorzio, sia altrove, ovvero in videoconferenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 19, il Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse consortile. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio, se nominato.

2. Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione deve avvenire a cura del Presidente tramite posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i componenti e nessuno degli aventi diritto di voto si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Direttore, se nominato, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante nel caso in cui non sia stato nominato il Segretario e trasmessi a tutti i soci tramite PEC. In assenza di ambedue la verbalizzazione sarà affidata ad un soggetto indicato, anche temporaneamente, dal Presidente a tal fine.

6. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta dei Consiglieri a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Consiglio stesso definisce le relative regole e procedure.

ARTICOLO 15

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente è nominato, per la prima volta in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori e successivamente, su designazione di questi ultimi, sentiti i Soci Ordinari, dall’Assemblea ai sensi del presente Statuto; il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede;
b) sovraintende in via generale a tutte le attività del Consorzio;
c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
d) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto o dall’Atto Costitutivo.
2. Al Presidente competono altresì i seguenti compiti e poteri, laddove non sia stato nominato il Direttore:
a) definizione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
b) direzione dell’esecuzione dei programmi, delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscrizione di ogni atto ad essi accedente;
c) supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei documenti di bilancio;
d) gestione amministrativa e contabile del Consorzio.
3. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni, al pari del Consiglio, e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso vengono assolte dal Vice Presidente, individuato contestualmente alla nomina del Presidente. L’intervento stesso del Vice Presidente è, nei confronti dei terzi, prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
5. Il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori tra i Soci, conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza del Consorzio per l'esecuzione degli incarichi, attribuendo loro se del caso a facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.
6. Al Presidente ed ai suoi procuratori, ove nominati, sono riconosciute spese per missioni svolte a favore del Consorzio adeguatamente giustificate relativamente ai compiti del presente articolo ovvero in caso di specifico mandato del Consiglio Direttivo secondo il regolamento da adottarsi.

ARTICOLO 16

(Direttore)

1. Qualora ne verifichi l’esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore del Consorzio, per un periodo non inferiore a 4 (quattro) anni, rinnovabile anche più di una volta.

2. Al Direttore del Consorzio, ove nominato, sono attribuiti i compiti e poteri affidati al Presidente di cui all’art. 15 comma 2:
a) definizione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
b) direzione dell’esecuzione dei programmi, delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscrizione di ogni atto ad essi accedente;
c) supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei documenti di bilancio;
d) gestione amministrativa e contabile del Consorzio.

3. Qualora ne verifichi l’esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Direttore, un Segretario che lo supporti nell’esercizio dei propri compiti e poteri.

4. Al Direttore, ove nominato, sono riconosciute spese per missioni svolte a favore del Consorzio adeguatamente giustificate relativamente ai compiti del presente articolo ovvero in caso di specifico mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo il regolamento da adottarsi.

ARTICOLO 17

(Organo di controllo)

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile e il controllo legale del Consorzio è affidata ad un apposito Organo di controllo che, in particolare, provvede:
a) al controllo sull’amministrazione del Consorzio;
b) al riscontro degli atti e all’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) all’esame del bilancio preventivo e consuntivo, rendendo apposite relazioni;
d) all'effettuazione di periodiche verifiche di cassa;
e) alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto.
2. L’Organo di controllo può essere costituito da un Collegio composto da tre componenti effettivi nominati dall’Assemblea ovvero da un Revisore legale, sulla base di determinazioni rimesse ad apposite deliberazioni dell’Assemblea stessa.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati nell’incarico anche più volte per un medesimo periodo di tempo.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

ARTICOLO 18

(Scioglimento e liquidazione)

1. Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge in materia societaria, per quanto applicabili, per effetto dell’esclusione o del recesso della maggioranza dei Soci Fondatori ovvero a seguito di apposita deliberazione in tal senso adottata dall’Assemblea secondo le modalità previste all’articolo 12.
2. In tali casi, l’Assemblea nomina un liquidatore, preferibilmente tra i professionisti proposti dai Soci fondatori, il quale provvederà anche a definire tutti i rapporti con i terzi e con gli altri membri del Consorzio.
3. L’eventuale patrimonio risultante dalla liquidazione, al netto di tutte le passività e dopo il rimborso delle quote, verrà devoluto dal liquidatore per il finanziamento di attività inerenti allo scopo del Consorzio, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 19

(Videoconferenza –Decisioni mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto)
1. Le adunanze dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, e del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tra intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. In particolare, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità, la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, in tempo reale, e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Le decisioni di ogni organo collegiale potranno essere assunte, oltre che nelle forme tradizionali della deliberazione o della audio e/o video conferenza, secondo le maggioranze richiesta dalla legge o dal presente statuto, anche sulla base dell’approvazione telematica espressa da ciascun Consorziato tramite PEC, con delega esplicita al Presidente per la sottoscrizione dell’eventuale documento.
3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine fissato dal Presidente pervengano al Consorzio le dichiarazioni di approvazione degli aventi diritto di voto secondo le maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.
4. La decisione assume la data dell'ultima PEC contenente la dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ARTICOLO 20

(Risoluzione delle controversie)

1. Nel caso di eventuali controversie tra i Soci, deve essere esperito prioritariamente un tentativo informale di conciliazione dal Presidente.
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di cui al primo comma, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto e ai Regolamenti interni, ivi comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva, il Foro dove ha sede il consorzio.

ARTICOLO 21

 

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile e a quelle speciali in materia.

ARTICOLO 22

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In deroga agli artt. 14 e 17 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio Direttivo, il Presidente e gli eventuali componenti del primo Organo di Controllo, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell’atto costitutivo, durano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 18 dicembre 2023

F.ti: Bernardo DE BERNARDINIS
ANDREA GANELLI